<p><span style="font-size:18px">La Delibera consiliare n. 18 del 22/03/2016 che approva il <strong>Regolamento comunale IMU</strong>, all’art. 10bis dispone che: </span></p>
<p><span style="font-size:18px"><span style="color:#c0392b">E’ prevista una riduzione della base imponibile IMU del 50% per le unità immobiliari</span>, pertinenze comprese, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, <span style="color:#c0392b">concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale</span>, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante <strong>NON possieda altri immobili abitativi in Italia</strong>, ad eccezione dell’abitazione principale e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.</span></p>
<p><span style="font-size:18px">Il beneficio si applica nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</span></p>
<p><span style="font-size:18px">Il beneficio NON SI APPLICA nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune o in Italia, altri immobili abitativi.</span></p>
<p><span style="font-size:18px">Ai fini della verifica del non possesso altri immobili abitativi, gli immobili classificati nelle categorie C2/ - C/6 e C/7 non pertinenti all’immobile concesso in comodato, assumono rilevanza di immobili non abitativi.</span></p>
<p><span style="font-size:18px">Nel caso l’immobile oggetto di comodato sia di proprietà di più soggetti, l’agevolazione è applicabile solo ai comproprietari per i quali risultano soddisfatte le condizioni previste. </span></p>
<p><span style="font-size:18px">Ai fini del beneficio farà fede la presentazione di apposito modello entro la data del 30/6 per il primo semestre e del 20/12 per il secondo semestre, con indicazione degli estremi di registrazione del contratto di comodato e copia del contratto stesso. Nel rispetto delle date sopra, gli effetti del beneficio partiranno dalla data di inizio del comodato.</span></p>
<p><span style="font-size:18px">Ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.</span></p>