<p><strong><span style="font-size:12px"><span style="color:#c0392b">Cos'è</span></span></strong></p>
<p><span style="color:#000000"><span style="font-size:12px">A norma della legge 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione dell'utenza e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px"><span style="color:#1a0000">L’accesso ai documenti può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale riferito a una situazione giuridicamente rilevante; i documenti amministrativi richiesti devono essere detenuti dal Comune al momento della richiesta.</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px"><span style="color:#1a0000">La domanda di accesso agli atti amministrativi <u>deve essere obbligatoriamente motivata</u> con identificazione precisa dei documenti richiesti.</span></span></p>
<p><strong><span style="color:#c0392b"><span style="font-size:12px">Modalità di richiesta dell'accesso agli atti</span></span></strong></p>
<p>Dal 21 agosto 2022, le richieste di accesso documentale (L.241/90), si possono presentare direttamente online attraverso lo Sportello del Cittadino, ad eccezione di quelle aventi come oggetto della richiesta, le PRATICHE EDILIZIE, che vanno presentate tramite il S.U.E., lo <a href="https://www.sportellounico-altomantovano.it/index.php/it/homepage/sportello-unico-edilizia/183-asola">Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di Asola</a>.</p>
<p><strong><span style="font-size:12px"><span style="color:#c0392b">Tempi di istruttoria</span></span></strong></p>
<p><span style="font-size:12px"><span style="color:#1a0000">Il procedimento amministrativo si conclude entro un tempo massimo di 30 giorni con l’accesso agli atti richiesti da parte del richiedente, oppure, con provvedimento di diniego, limitazione o differimento motivato, oppure, con silenzio-diniego.</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px"><span style="color:#1a0000">In caso di eventuale notifica a controinteressati i termini procedimentali di 30 giorni sono interrotti per un massimo di 10 giorni.</span></span></p>
<p><span style="font-size:12px"><span style="color:#1a0000">In caso di diniego, anche parziale, o differimento, è inviata all'interessato una comunicazione di preavviso di diniego o differimento e l'interessato, entro un massimo di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, può inviare proprie osservazioni o controdeduzioni alla comunicazione di preavviso di diniego o differimento. I tempi procedimentali sono conseguentemente interrotti per un massimo di 10 giorni.</span></span></p>